Statuto Locale
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Lo Statuto dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cagliari.
Art. 1 - Denominazione e scopi
1.1 - Si costituisce fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente statuto un’associazione denominata “UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI" in breve di seguito indicata nel presente
statuto anche come "Unione”.
1.2 - L’Unione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti i legami di amicizia e di
solidarietà, di studiare i problemi della categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio della professione, di
prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia
opportuno e necessario. Essa aderisce all’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI" (qui di seguito in breve denominata “Unione Nazionale”) accettandone statuto, finalità, disposizione e
direttive.
1.3 - L’Unione locale di CAGLIARI deve svolgere attività propositiva verso l’Unione Nazionale e seguirne poi, costantemente,
l’indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con
specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.
Art. 2 - Durata
2.1 - L’Unione ha durata illimitata.
Art. 3 - Sede
3.1 - L’Unione ha la propria sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione
dell’Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.
Art. 4 - Rapporti con l’Unione Nazionale
4.1 - L'Unione aderisce all'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le
attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell'Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà
sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli
Associati nei confronti dell'Unione Nazionale.
Art. 5 - Attività
5.1 - L’Unione svolgerà la sua attività soprattutto attraverso le seguenti attività:
· organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l'aggiornamento professionale e
stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;
· realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di
convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
· realizzare i progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati dall'assemblea;
· promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione;
· promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della
categoria, anche assumendosi l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio degli associati;
· aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale;
· partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
· realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell'Unione.
Art. 6 - Patrimonio
6.1 - Il patrimonio dell’Unione è composto:
a) dalle quote sociali;
b) dalle contribuzioni volontarie e straordinarie.
6.2 - E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento
per qualunque causa dell'associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio de ll'associazione ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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