Statuto Nazionale UGDC
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COSTITUZIONE E SEDE
Articolo 1
Comma 1 - È costituita una associazione denominata Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in breve di seguito indicata anche come "Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti".
Comma 2 - L'Unione Nazionale ha sede in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 86. La sede potrà essere variata anche con semplice delibera dell'Assemblea Nazionale. L'Unione Nazionale associa le Unioni Locali dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed è autonoma nelle sue iniziative ed attività.
OGGETTO
Articolo 2
Comma 1 - L'Unione Nazionale è apartitica, democratica e non ha fini di lucro.
Comma 2 - Essa ha l'obiettivo di consentire ai Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di esprimersi sulle problematiche di categoria, sindacali, culturali e professionali.
Comma 3 - L'Unione Nazionale ha lo scopo di coordinare, promuovere e potenziare sul piano nazionale le attività poste in essere dalle singole associate, unitamente a quelle di cui è investita dalle Unioni Locali con riguardo alla sua funzione di rappresentanza sindacale e di categoria in virtù del rinvio operato ai sensi dell'art. 12, comma 14, del presente Statuto, nonché di tutelare gli interessi patrimoniali, morali e professionali della categoria, e comunque degli iscritti alle Unioni Locali, anche promuovendo, se necessario, azioni ed iniziative presso le amministrazioni e le autorità, anche giudiziarie, competenti.
Comma 4 - La stessa si propone di facilitare l'inserimento dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella vita professionale, di promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di interesse della categoria, di favorire tra i giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legami di amicizia, collaborazione e solidarietà.
Comma 5 - Può, altresì, assumere l'onere finanziario per l'assistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, di iscritti o appartenenti all'Unione, allorquando detta assistenza, secondo la Giunta Esecutiva, realizzi la tutela di interessi di categoria; provvede, in tale ipotesi, a nominare direttamente, ma in accordo con gli interessati, i professionisti che ritenga necessari o utili.
Comma 6 - La stessa può, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri nell'ambito internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria anche di professioni diverse.
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